La Manovra finanziaria 2019 ha prorogato per tutto l’anno in corso le detrazioni per i lavori di efficienza energetica (Ecobonus) confermando le aliquote differenziate al 50% e 65% a seconda dei lavori effettuati.

Qui di seguito una Miniguida riepilogativa di queste agevolazioni per l’acquisto e l’installazione di finestre, infissi e schermature solari, la cui detrazione è stata confermata al 50%.

Invariato al 65% il bonus per i pannelli solari per l’acqua calda, pompe di calore, cappotti termici e altri interventi sull’involucro edilizio. Confermati gli sconti del 70 e del 75% per i condomini fino a tutto il 2021.

I BENEFICIARI

Persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile: i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire delle detrazioni anche i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.

SU QUALI IMMOBILI

Gli immobili, alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi e devono essere dotati di impianto termico.

QUALI INTERVENTI

Sostituzione di infissi e finestre; sostituzione di porte d’ingresso; frangisole o brise soleil; persiane; tapparelle; schermature solari mobili o pergolati addossati.
Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

   Zona climatica        Uw    
 A     3.7    
 B     2.4    
 C     2.1    
 D     2.0    
 E     1.8    
 F     1.6    

ITER E DOCUMENTI

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

Scheda descrittiva dell’intervento, redatta dal singolo utente o da tecnico abilitato, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 gg successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE

DI TIPO TECNICO:

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti
  • documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi
  • originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata
  • schede tecniche dei materiali e dei componenti

DI TIPO AMMINISTRATIVO:

  • fatture relative alle spese sostenute
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Scarica la guida completa alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica - Agenzia delle Entrate